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Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Descrizione

Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti possono richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, al fine di ottenere l’autorizzazione alla circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL) e alla sosta negli appositi spazi riservati. Per non vedenti si intendono le persone colpite da cecità assoluta o aventi un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Il contrassegno è valido non soltanto sul territorio nazionale, ma anche negli altri Stati aderenti all’Unione europea. Ciò consente alla persona titolare del contrassegno di circolare e sostare secondo le agevolazioni previste, senza incorrere in contestazioni dovute al mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana. 
In relazione alla tipologia di invalidità accertata, il contrassegno può essere rilasciato con validità temporanea oppure permanente. 
Nel primo caso, è necessario presentare all’ufficio competente una marca da bollo da euro 16,00. 
Nel secondo caso, ai sensi dell’art. 381, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, il contrassegno ha validità quinquennale. Il rinnovo avviene mediante presentazione della certificazione del medico curante attestante il permanere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Tuttavia, sotto il profilo medico-legale, qualora il verbale di invalidità, che sarà progressivamente sostituito dal nuovo certificato di disabilità ai sensi del d.lgs. 62/2024, abbia validità illimitata, non è richiesta la presentazione di ulteriore certificazione medica attestante il persistere delle condizioni sanitarie.
In ogni caso, il verbale dovrà essere presentato in copia corredato da due foto tessere.

Per ottenere il contrassegno è necessario presentare apposita domanda al Comune di residenza secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381 e recarsi con le copie della documentazione al Comando di Polizia Locale – Ufficio Contrassegni nei giorni di martedì 9.00-12.00 14.30-17.00 o venerdì 9.00-12.00.

In caso di decesso del titolare, il contrassegno perde efficacia e deve essere restituito.

L’uso improprio del contrassegno è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. L’inosservanza comporta la violazione dell’art. 188 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Approfondimenti

La piattaforma unica del contrassegno disabili semplifica la mobilità dei titolari del contrassegno sul territorio nazionale. 

Chi appartiene a un comune che ha aderito alla piattaforma e si sposta in un altro comune che a sua volta ha aderito alla piattaforma, non deve più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie in cui vigono dei divieti. 
I Comuni che aderiscono alla piattaforma sono in grado di effettuare in autonomia i controlli dalla piattaforma. Gli agenti dei servizi di polizia stradale hanno accesso in qualsiasi momento alla piattaforma CUDE e possono controllare in tempo reale la targa attiva e abilitata al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale.

La registrazione alla piattaforma è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare di un contrassegno disabili. 

L'utente può registrare in piattaforma fino a due targhe associate ai veicoli che vengono utilizzati per gli spostamenti. 

Contatta il tuo comune di residenza per sapere se è tra i comuni che hanno aderito alla piattaforma. 
Per ulteriori informazioni, consulta il portale dell'automobilista

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