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Distributori carburanti: Chiarimenti in ordine alla procedura e ai contenuti relativi alle Verifiche quindicennali

Descrizione

verifiche quindicennali

In relazione alle verifiche quindicennali dei distributori di carburanti di cui al decreto n. 8143 del 6 luglio 2017 di seguito si riportano alcuni chiarimenti normativi e procedurali.

Per ciò concerne il parere di competenza di ARPA che il Comune dopo la verifica formale può, motivandolo, richiedere si segnala che la stessa ARPA ritiene necessario esprimere proprio parere solo nei seguenti casi:

  1. Impianti che siano stati oggetto di segnalazioni per conclamate molestie olfattive ad una porzione significativa di popolazione;
  2. Impianti che recapitano le acque meteoriche di dilavamento delle superfici in corpo idrico superficiale.

Riguardo gli altri fattori di valutazione, al fine di agevolare l’istruttoria formale dei Comuni, si riportano alcuni chiarimenti normativi e procedurali 

I documenti che il Comune per buona prassi dovrebbe acquisire per una gestione completa (sotto il profilo ambientale) della singola pratica sono riassunti nei seguenti punti:

  1. planimetria con la configurazione del P.V. alla data di primo collaudo e relativo atto autorizzativo (se non già in disponibilità del Comune e recuperabile);
  2. eventuali modifiche intervenute nel tempo, anche soggette a sola Comunicazione (se non già in disponibilità del Comune);
  3. planimetria con la configurazione del P.V. alla data odierna (se variata), con precisi riferimenti ai combustibili contenuti nei singoli serbatoi interrati e riferimenti (numeri o lettere) ai documenti successivamente elencati (rif.4-SAN/AMB per i punti 1, 2, 3) 

 

[punti 1, 2, 3: questa documentazione costituisce il punto di partenza del fascicolo comunale che per buona prassi è opportuno acquisire da parte del Comune oltre a quelli presenti nell’Elenco delle certificazioni di cui al decreto n. 8143 del 6 luglio 2017 e di seguito individuati con il Codice di Riferimento documento]

 

Caratteristiche di ciascuno dei serbatoi interrati attualmente installati e dei sistemi collegati

 

  1. Materiale di costruzione e tipologia (parete singola o doppia)
    1. la doppia parete è prescritta dal RLI tipo di Regione Lombardia, punto 2.2.9 (… I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costruiti con doppia parete con intercapedine a tenuta, in cui sia immesso gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro). Il punto 2.2.9 è tutt’ora vigente come specificato dalla nota congiunta DG Salute – DG Ambiente prot. T1.2015.0016687 del 31.3.2015;
      1. la doppia parete è inoltre prescritta dal DM 29.11.2002, art.2, c.2 per i nuovi serbatoi (I serbatoi interrati sono: a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine …);
      2. la presenza e la tipologia della doppia parete sono quindi caratteristiche fondamentali che il Gestore o la Proprietà devono attestare, non necessita nessuna valutazione.
    2. Serbatoi trasformati a doppia parete:
      1. Nel caso sia stata effettuata la trasformazione, il Gestore o la Proprietà devono presentare la relazione tecnica dell’intervento, specificando quale norma tecnica è stata seguita (rif. 9-AMB);
      2. la trasformazione a doppia parete è una operazione complessa, che va eseguita da impresa specializzata, seguendo procedure rigorose, pena la scarsa qualità del risultato finale: è quindi opportuno, anche a garanzia della Proprietà dell’impianto, che l’Impresa esecutrice fornisca attestazione della propria qualificazione alla esecuzione dei lavori di cui trattasi;
      3. è opportuno che l’Impresa esecutrice dei lavori specifichi se il sistema sia stato codificato in qualche modo da una istituzione pubblica europea oppure se si tratti di una propria prassi operativa non altrimenti codificata; si segnala che il Sistema DOPA 6I è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 1995/2001/SIAR del 5.7.2001.
    3. Età
      1. il DM 29/11/2002, all’art.2, c.7, prevede per i nuovi serbatoi che sia “… installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare a) il nome e l'indirizzo del costruttore; b) l'anno di costruzione; c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio; d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine”;
      2. l’età del serbatoio è facilmente attestabile mediante una fotografia di tale targa di identificazione.
    4. Prove di tenuta del serbatoio (rif. 7-AMB)
      1. le tipologie di prove di tenuta effettuabili sono descritte nelle LLG 2013 di ARPA Lombardia per i serbatoi interrati;
      2. chi ha effettuato le prove di tenuta è tenuto a rilasciare al Gestore del P.V. una relazione, debitamente firmata, che ne descrive le modalità di effettuazione e l’esito; se la modalità utilizzata non rientra tra quelle repertate nelle LLG ARPA, la relativa attendibilità dovrebbe far riferimento ad una eventuale altra norma tecnica UE; è importante che la relazione tecnica specifichi la durata della garanzia di tenuta;
      3. le prove di tenuta sono asseverate dall’impresa esecutrice; non devono essere ripetute nel tempo, in quanto, almeno fino alla successiva verifica quindicennale, la vigilanza è assicurata dal sistema di monitoraggio dell’intercapedine.
    5. Circuito chiuso per il travaso e sistema di recupero vapori (rif. 2-SAN)
      1. È previsto … dal DM 31.7.34, art.72 “Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del liquido infiammabile coll’aria libera, per evitare la formazione di miscele tonanti e la dispersione di vapori che potrebbero divenire esplodibili o anche soltanto infiammabili …”
      2. … dal DM Ambiente 16.5.96, all’art.2 e all’art.5, c.1b) nonché dal relativo Allegato “A” (requisiti dei sistemi di recupero vapori); l’art.6, c.3 prevede il controllo annuale dell’efficienza del sistema, da riportare sul Registro di impianto; l’Allegato A, art.8 prevede il dispositivo segnalazione anomalie “Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che provvede a segnalare visivamente l’anomalia del sistema recupero vapori benzine. In tal caso il gestore dell’impianto è tenuto a prendere idonei provvedimenti e ad annotare gli interventi …”. Occorre quindi distinguere l’efficienza del sistema (quale percentuale dei vapori viene effettivamente recuperata), dalla funzionalità del sistema (attestata dal sistema visivo di segnalazione): l’efficienza va provata annualmente da personale specializzato, la funzionalità va controllata in continuo dal Gestore;
      3. … nonché dal DM 27/12/2017Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori” ... art.3: “i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità …”.
      4. Il mancato funzionamento del sistema di recupero vapori, come la rottura dei sistemi annessi alle colonnine erogatrici o fenomeni di tracimazione di carburanti, possono dar luogo a molestie olfattive, per le quali è possibile chiedere il supporto tecnico di ARPA, oltre che, ovviamente, quello dei VV.F.
    6. Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (rif. 8-AMB)
      1. il RLI tipo (1985) di Regione Lombardia, punto 2.2.11 prevede che: “Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenti sostanze … (NdR: pericolose) … devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione.”
      2. in base al D.lgs 152/2006e s.m.i., lo scarico delle acque meteoriche è disciplinato con autorizzazione sulla base delle diverse norme regionali: art.113, c.1: “Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano … lettera b) … i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione”; c.3: “le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici …”
      3. in Regione Lombardia il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche derivanti da un P.V. carburanti allo stato attuale sono esplicitamente previsti dal RR4/2006, art.3, c.1, lettera c); pertanto, ai sensi dell’art.4, lo scarico deve essere autorizzato (dalla Provincia / Città Metropolitana), con sistema di depurazione continuo (art.5, c.4) o discontinuo (art.5, cc.2 e 3);
      4. le verifiche 15.li sono attuate su PP.V. esistenti, per cui l’autorizzazione allo scarico deve essere già presente; ove non lo fosse, allo scarico dovrebbero essere applicato, tra l’altro, l’art.133, c.9 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
      5. per l’autorizzazione potrebbe essere stato chiesto il rinnovo (previsto ogni 4 anni dall’art.12, c.1 ma attualmente inglobato nell’AUA, con validità 15.le), ma non ancora rilasciato: lo scarico può essere mantenuto in essere provvisoriamente, ai sensi dell’art.12, c.2; l’autorizzazione allo scarico in c.i.s. è rilasciata dalla Provincia / Città Metropolitana, per lo scarico in p.f. è competenza dell’Autorità di Gestione dell’A.T.O.; in entrambi i casi non è previsto il supporto di ARPA.

Le valutazioni tecniche da parte di ARPA, ove necessarie, verranno svolte con oneri a carico del soggetto che ha presentato l’istanza per la verifica quindicennale, secondo le previsioni dell’art.15, c.2 della L.132/2016. Nelle more dell’approvazione del Tariffario Nazionale, trova applicazione il Tariffario di ARPA Lombardia, consultabile sul sito istituzionale, al seguente indirizzo: https://www.arpalombardia.it/Pages/Tariffario.aspx

 

La compatibilità con i vincoli urbanistici ed edificatori è di completa competenza del Comune e pertanto non è previsto il supporto di ARPA.

 

Per un più approfondito esame della situazione ambientale dell’impianto. oltre a quanto previsto dal decreto n. 8143 del 6 luglio 2017 quale controllo minimo, sarebbe opportuno monitorare, anche in occasione delle verifiche quindicennali, alcuni elementi costitutivi o aspetti direttamente collegati all’impianto, di seguito riportati: 

 Dispositivo anti-sovrappieno

  1. questo dispositivo risulta fondamentale per evitare tracimazioni di carburante in fase di carico del serbatoio interrato da parte dell’autocisterna;
    1. il DM 29/11/2002, art.2, c.4, ne prevede la presenza, per i nuovi serbatoi, che quindi dovrà essere attestata dal Gestore o dalla Proprietà con specifica dichiarazione che ne attesti la corretta funzionalità, in quanto una modalità di carico errata può danneggiare questo dispositivo, fondamentale perché traboccamenti in fase di carico dalla autocisterna provocano spandimenti di carburante dentro il pozzetto di carico e sul piazzale del p.v., con le relative conseguenze;
    2. la sua manutenzione deve figurare nel registro di impianto.
  2. Pozzetto di carico
    1. il pozzetto posto intorno al boccaporto di carico del serbatoio, ove sono alloggiate anche le tubazioni saldate sul serbatoio, è un punto critico per la sicurezza ambientale, in quanto il gocciolamento che si determina dalla tubazione dell’autocisterna ad ogni carico del carburante nel serbatoio interrato, dovrebbe essere contenuto dal pozzetto di carico, le cui caratteristiche di impermeabilità sono richieste dal DM 31/7/34, art.64 (I passi d’uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a pareti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell’acqua).
    2. Le LLG 2013 ARPA, al punto 4.1, evidenziano la criticità legata al posizionamento di un pozzetto in muratura sopra un serbatoio metallico, criticità che può determinare la perdita di impermeabilità del pozzetto stesso; diversamente, un pozzetto metallico saldato in continuo sul serbatoio, risulta impermeabile nel tempo. Pertanto risulta importante acquisire notizia delle caratteristiche costruttive del pozzetto: in tal senso è opportuno che il Comune acquisisca fotografie dello stato del pozzetto, nel caso sia in muratura, ne prescriva il controllo della tenuta, almeno una volta l’anno, e, in caso la tenuta sia venuta meno, il suo ripristino (es. mediante sabbiatura, ripristino strutturale e resinatura); infatti il DM 29/11/2002, all’art.3, prescrive …”nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto. … Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite …”.  Il controllo ed eventuale ripristino va annotato sul Registro di impianto, come previsto dal DM Ambiente 16/5/96, art.6, cc.1 e 2 (“Per tutti gli impianti viene istituito il registro di impianto, che dovrà essere custodito dall’esercente. Nel registro di impianto dovranno essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulla stazione di distribuzione”).
  3. Fognatura, tubazioni interrate, pozzetti sottostanti gli erogatori
    1. anche i pozzetti posti sotto gli erogatori sono possibili fonti di inquinamento per sgocciolamento dei giunti delle tubazioni, quindi per questi pozzetti valgono le medesime considerazioni viste per i pozzetti di carico (caratteristiche costruttive, controllo di tenuta);
    2. le caratteristiche delle tubazioni interrate in pressione sono riportate nella Lettera Circolare VVF 01/07/2009 n. 7203: “ … Per tubazioni operanti in pressione (caso a) vanno adottati sistemi a “doppia parete con intercapedine” o sistemi equivalenti, con monitoraggio e recupero delle perdite … Esclusivamente le tubazioni di connessione tra i serbatoi e gli apparecchi di erogazione, con funzionamento in depressione e con installata la valvola di ritegno, in posizione quanto più vicino possibile all’apparecchio di erogazione (caso b 2), in luogo della valvola applicata in corrispondenza del serbatoio, possono essere del tipo a parete singola … L’installazione dovrà in ogni caso prevedere pozzetti, in corrispondenza delle giunzioni tipicamente sopra i serbatoi e sotto gli erogatori, impermeabili e ispezionabili per il rilevamento ed il contenimento delle perdite …”
    3. il RLI tipo (1985) di Regione Lombardia, punto 2.2.10, prevede: “I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze … devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento in vasche a tenuta … devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità ...
    4. la presenza delle fognature e delle condotte in pressione non può limitarsi a linee tracciate sulla planimetria del P.V., ma deve essere accompagnata da una descrizione tecnica.
  4. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
    1. Il vincolo deriva dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006e s.m.i.: per i pozzi ad uso potabile le aree di salvaguardia sono distinte in zona di tutela assoluta, prevista dal c.3 (10 m.) e zona di rispetto prevista dal c.4 (che può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa): il c.4, lettera i) prevede che all’interno di questa fascia sia assente “lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose …”; il c.6 prevede che “in assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province Autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”
      1. La DGR 15137/96 (tutt’ora vigente in Regione Lombardia ancorchè antecedente il D.lgs 152/2006) prevede la zona di tutela assoluta (“… di raggio non inferiore a 10 m.”), la zona di rispetto “delimitata in rapporto alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Vi si applicano i vincoli previsti dall’art.6 del DPR 236/88”, la zona di protezione orientativamente corrispondente alle aree di ricarica delle falde ed ai bacini di alimentazione delle sorgenti da captare …”;
      2. come noto, l’ubicazione e la fascia di rispetto dei pozzi ad uso potabile è contenuta all’interno del Piano dei Servizi allegato al PGT, quindi è un dato che i Comuni hanno già a propria disposizione: la presenza di un P.V. carburanti all’interno della fascia di rispetto è quindi da valutare, da parte del Comune, in via preliminare a tutte le altre considerazioni di carattere ambientale, in quanto un P.V. carburanti, oltre a rientrare formalmente nel vincolo di cui all’art. 94, c.4, lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., costituisce un oggettivo centro di pericolo per le captazioni ad uso potabile;
      3. il c.5 dello stesso art.94 riporta inoltre “per gli insediamenti o le attività di cui al c.4, preesistenti, ove possibile … sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza”; pertanto, nel caso in cui il Comune fosse orientato ad accettare la permanenza in loco di un P.V. esistente, dovrebbe come minimo:
        1. definire preliminarmente se intenda ri-perimetrare, con criterio idrogeologico (v. DGR 15137/96), la zona di rispetto;
        2. stabilire a quali condizioni intenda accettare la permanenza del medesimo; 

 a parere di ARPA le condizioni essenziali sono:

  1. la esecuzione, da parte della Proprietà del P.V., di un piano di accertamenti preliminari, finalizzato a verificare se siano o meno in atto fenomeni di contaminazione del sottosuolo e della falda;
    1. in caso di inquinamento in atto, la attivazione, in tempi brevissimi, di una M.I.S.O. (messa in sicurezza operativa), decidendo successivamente se attivare una bonifica vera e propria, con rimozione dei serbatoi e del terreno contaminato;
      1. in caso l’inquinamento non sia in atto:
        • acquisire la asseverazione, da parte della Proprietà, delle condizioni strutturali delle fognature del P.V., in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 12693/2003
          • stabilire comunque un idoneo piano di monitoraggio periodico della falda, in modo da riscontrare eventuali fenomeni di inquinamento prima che gli stessi vadano ad interessare l’acquifero captato ad uso potabile;

questi ultimi tre punti (i, ii, iii) ricadono nei procedimenti di bonifica, per cui è previsto il supporto di ARPA, secondo le consuete procedure. 

 

 

 

 

 

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