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Distributori di carburante stradali e autostradali

Descrizione

Distributori di carburante stradali e autostradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale o autostradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da:

  • una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione
  • i relativi serbatoi
  • i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.

Approfondimenti

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite apposita piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato. 

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Da questa procedura sono esclusi gli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e le direttive europee (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

La Legge 23/07/2009, n. 99, art. 51 stabilisce l’obbligo di comunicare i prezzi praticati al Ministero ai fini di pubblicazione. Il Ministero ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line, la cui consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter scegliere il punto vendita preferito.

La comunicazione avviene tramite apposita piattaforma informatica.

I gestori degli impianti devono garantire, nei giorni feriali infrasettimanali incluso il sabato, l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

L’orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di 62 ore settimanali (Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Negli orari di apertura dell’impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale dedicato.

Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente, sono inoltre esclusi dalla disciplina sui turni e gli orari e devono svolgere servizio continuativo (Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657):

  • gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali
  • gli impianti di distribuzione di carburanti espressamente autorizzati al funzionamento in modalità pre-pagamento senza personale 24 ore su 24.

Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull’area dell’impianto non sono soggette al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le relative disposizioni normative in materia. Inoltre, è consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

I gestori degli impianti devono esporre all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, in cui sono riportati l’orario di servizio e i turni di apertura.

La scelta dell'orario deve essere comunicata. Se il gestore non effettua alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 07:30 - 12:15 e 15:00 - 19:00. Le eventuali variazioni degli orari di servizio sono autorizzate dal Comune (Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Regione Lombardia suddivide gli impianti di ogni provincia in sedici gruppi in modo da assicurare una capillare diffusione del servizio.

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante attraverso specifico turno da un sedicesimo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.  Nelle settimane ricadenti nel mese di agosto deve essere garantito il rifornimento di carburante con turno da parte di un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

Regione Lombardia stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, i turni di servizio da osservarsi nell’anno successivo.

Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano durante il turno di servizio stabilito da Regione Lombardia possono comunque erogare, ove presenti, anche le altre tipologie di carburanti.

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature attive e funzionanti per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio, l’effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale dedicato, ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza.

Nel giorno feriale successivo al servizio effettuato la domenica o nei giorni festivi infrasettimanali non vi è l’obbligo di chiusura (Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

La sospensione facoltativa dell’attività per le cosiddette “ferie” è possibile nel limite di due settimane consecutive per ogni anno solare.

Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul proprio sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie da osservarsi l’anno successivo. I turni sono definiti in modo da assicurare il servizio all’utenza.

Se il gestore dell’impianto intende scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo deve comunicare al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo feriale prescelto. Il gestore è tenuto a rendere pubblica la sospensione per ferie dell’impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

Qualora il gestore decida di non avvalersi del turno di ferie mantenendo in esercizio l’impianto, non sarà soggetto all’applicazione di sanzioni (Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Sul sito di Regione Lombardia è possibile consultare orari, turni di apertura e chiusura e di ferie degli impianti di distribuzione carburanti.

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22:00 fino alle ore 07:00 e non necessita di autorizzazione.

Il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno effettua una comunicazione al Comune competente. 

Il servizio notturno deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al Punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 93 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657.

Per gli impianti installati lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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