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Impianti fissi per teleradiocomunicazioni: installare un impianto temporaneo o apportare variazioni non sostanziali a un impianto esistente

Descrizione

L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla loro collocazione, presenta all'ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro 30 giorni dalla presentazione, l'organismo competente non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile citati rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2 (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 47, com. 1).

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette in formato digitale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui al Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44 (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 46, com. 1).

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