Descrizione
Negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 118-bis).
A questa attività si applicano, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali, le disposizioni di cui alla Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2.
Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 118-bis e dalla Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2, com. 4.
La comunicazione non è richiesta per gli esercizi di vicinato che non esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi: in questi casi il consumo immediato è concesso a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 7).
Approfondimenti
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4).
Se un’attività è svolta in aree da sottoporre a tutela è necessario attestare il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti. I criteri qualitativi sono stabiliti per motivi di interesse generale nella programmazione comunale, in particolare per la tutela dei consumatori e della sanità pubblica (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 4-bis).