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Sposarsi - unirsi in matrimonio

Descrizione

Sposarsi - unirsi in matrimonio

Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.

Il matrimonio è definito dall'articolo 29 della Costituzione come “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Approfondimenti

Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, art. 144, art. 147, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:

  • l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
  • l'assistenza morale e materiale
  • la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).

Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.

Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.

In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.

Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.

Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.

Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.

I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).

Il nulla osta può essere rilasciato:

  • dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
  • dall'autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:

  • l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • cittadinanza
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale

Disposizioni per determinati paesi

I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine. Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni e al successivo matrimonio di uno straniero.

I Paesi aderenti alla Convenzione sono Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova. 
Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero degli Esteri.

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.

Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è necessaria solo qualora non siano disponibili atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle autorità australiane.

Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ( Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 101, Codice civile).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Per procedere è necessario contattare con urgenza l'ufficio di stato civile, ove sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati necessari alla formazione dell'atto e saranno presi contatti ai fini della celebrazione del matrimonio. Sarà acquisita la documentazione medica già presente o acquisite le informazioni circa il pericolo di vita imminente.

Una volta redatto l'atto, l'ufficiale di stato civile vestito in forma ufficiale si recherà nel luogo ove si trova il futuro sposo o la futura sposa che si trova in imminente pericolo di vita, con l'assistenza del segretario comunale e alla presenza di quattro testimoni, acquisite le informazioni del caso sulla situazione sanitaria, raccoglierà il giuramento degli sposi e procederà alla celebrazione del matrimonio.

Il regime patrimoniale regola la gestione degli acquisti fatti dai coniugi dopo il matrimonio.

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi, però, possono scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, consegnando apposita dichiarazione al celebrante (ufficiale di stato civile, parroco o altro ministro del culto)
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata di fronte a un notaio. Per qualsiasi cambiamento del regime dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione. La convenzione sarà poi trasmessa dal notaio all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione sull'atto di matrimonio.

Regime patrimoniale e certificazione

La legge italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali che modificano il regime patrimoniale legale e che devono essere riportate sull'atto di matrimonio, per esempio un fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.

Anche ciò che determina lo scioglimento della comunione legale, quindi l'eventuale comunione dei beni, deve essere annotato sull'atto di matrimonio, per esempio una sentenza di separazione legale o una sentenza di divorzio.

Gli effetti rispetto ai terzi si producono solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

Se è necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi, occorre chiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le varie annotazioni con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.

Per conoscere le singole clausole delle convenzioni e il contenuto specifico delle sentenze occorre rispettivamente rivolgersi al notaio o acquisire presso il tribunale copia della sentenza. Se la comunione dei beni è stata scelta al momento della celebrazione, non ci sarà alcuna annotazione nell'estratto di matrimonio.

Comunione dei beni

La comunione dei beni ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Il patrimonio comune comprende:

  • i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, tranne quelli di carattere personale
  • i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale
  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.

Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, contratti congiuntamente o separatamente (per il mantenimento della famiglia, l’educazione dei figli, ecc.), gli oneri che gravano sui beni al momento dell’acquisto (ad esempio un’ipoteca sulla casa).

Cosa è escluso

Ai sensi del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono   attribuiti alla comunione 

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa 

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

I beni immobili o specifici beni mobili, acquistati dopo il matrimonio, sono esclusi dalla comunione se viene espressamente specificato nell'atto di acquisto di cui è parte anche l'altro coniuge.

Separazione dei beni

Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l'amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi).

I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.

Requisiti

I requisiti per sposarsi sono:

  • avere almeno 18 anni o almeno 16 anni con un’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
  • non trovarsi in uno stato di interdizione, è causa di annullamento del matrimonio se uno dei due coniugi al momento del matrimonio è incapace di intendere e di volere
  • possedere la libertà di stato, ovvero non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni
  • non essere dello stesso sesso
  • non possedere vincoli di parentela, che sia di sangue o morale, come per esempio nel caso di figli adottivi
  • non essere stati condannati per l’omicidio o per il tentato omicidio del coniuge della parte che si intende sposare.

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