Descrizione

Requisiti professionali
Tintolavanderie 
Per aprire una nuova attività di tintolavanderia, o per subentrare in una tintolavanderia, presso ogni sede dell'impresa è necessario che venga designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84,  che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata
L’art. 4 del Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5, richiama la Legge 22 febbraio 2006, n. 84, che
all’art. 2 stabilisce:
“2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in
possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore
complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza
presso imprese abilitate del settore;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un
anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in
materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla
contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa
subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività
qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.”
Le imprese già esistenti possono continuare a svolgere l'attività, senza nominare un responsabile tecnico, fino all'adozione delle disposizioni regionali, di attuazione della legge, che prevederanno termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico. (art. 6 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84)
Se il titolo professionale è stato conseguito all'estero, vedere Qualifiche professionali conseguite all'estero.
Approfondimenti
Lavanderie self-service: 
Non è richiesto il requisito professionale (Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 79, comma 1 bis).
