Descrizione

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- canone ricognitorio.
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
In Comune di Cologno Monzese …
La Deliberazione del Consiglio Comunale del 06/11/2025, n. 219 ha determinato le tariffe per l’anno 2026.
Approfondimenti
Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno.
L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a 500,00 €, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
Il canone per il periodo di occupazione dell’anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio.
